IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 343/90 r.g. promossa da Ossnoser Sandra (avv. Pier Luigi  Terenziani)
 contro   l'Istituto   nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali
 (avvocati F. Plata e P.L. Benatti);
    Premesso che con separati ricorsi al pretore di Reggio  Emilia  in
 funzione  di  giudice  del  lavoro, Moravcova Lenka e Ossnoser Sandra
 hanno convenuto in giudizio l'I.N.A.D.E.L.  chiedendo  l'accertamento
 del  proprio diritto a riscattare - ai fini dell'indennita' premio di
 servizio - la durata legale dei corsi per il  conseguimento  del  di-
 ploma  di infermiera professionale (cosi' la Moravcova) e del diploma
 di vigilatrice d'infanzia (cosi' la Ossnoser), e  che  l'I.N.A.D.E.L.
 ha chiesto il rigetto della domanda;
      che  il  pretore,  previa riunione dei due giudizi, con sentenza
 9-20 ottobre 1989, n. 454, ha respinto le domande,  dichiarando  com-
 pensate le spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disp.  att.
 del c.p.c.;
      che  Moravcova  Lenka  e  Ossnoser Sandra hanno proposto appello
 chiedendo l'accoglimento della domanda gia' svolta  in  primo  grado,
 mentre   l'I.N.A.D.E.L.   ha   chiesto  la  conferma  della  sentenza
 pretorile;
      che all'udienza del 20 ottobre 1992,  previa  separazione  delle
 due  cause  riunite in primo grado, il tribunale ha accolto l'appello
 proposto da Moravcoca Lenka;
      che la separazione si  e'  resa  necessaria  in  relazione  alla
 diversa disciplina attualmente vigente in materia di riscatto ai fini
 dell'indennita'  premio  di  servizio  per quanto riguarda i corsi di
 infermiere professionale, da un lato, e  di  vigilatrice  d'infanzia,
 dall'altro;
      che  l'appellante  Ossnoser  ha  chiesto,  in  via  subordinata,
 dichiararsi   non    manifestamente    infondata    l'eccezione    di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968,
 n. 152;
    Rilevato che nel caso di  specie  si  discute  della  applicazione
 dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in
 materia  previdenziale  per  il personale degli enti locali, il quale
 recita: "il  personale  di  ruolo  e  quello  non  di  ruolo  possono
 ottenere,  ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'  premio  di
 servizio, il riscatto .. dei periodi di studio  universitario  e  dei
 corsi  speciali  di  perfezionamento,  purche' valutabili ai fini del
 trattamento di quiescenza  ai  sensi  delle  norme  vigenti  per  gli
 istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro";
      che Ossnoser Sandra, come risulta documentalmente dagli allegati
 al  ricorso  di  primo grado, ha frequentato il corso biennale per il
 conseguimento del diploma di stato di  vigilatrice  d'infanzia  negli
 anni   scolastici   1966/67  e  1967/68  (v.  certificato  rilasciato
 dall'Istituto per l'assistenza alla prima infanzia di  Firenze,  doc.
 n.  2),  diploma necessario per l'ammissione al posto occupato presso
 l'U.S.L. n. 13 (v. doc. n. 3);
      che il pretore ha  escluso  l'applicazione  dell'art.  12  della
 legge  n.  152/1968  "sulla  base del tenore letterale e logico della
 norma";
      che secondo l'istituto appellato i corsi di perfezionamento sono
 solo quelli post-universitari (cfr. art. 16 del d.P.R. 10 marzo 1982,
 n. 162);
      che  l'art.  12  della  legge  n.  152/1968  e'   funzionalmente
 collegato  all'art. 69 del r. d.l. 3 marzo 1938, n. 680, il quale al
 primo comma testualmente recita: "gli impiegati iscritti  alla  cassa
 di  previdenza,  muniti  di  laurea o di titolo equipollente, possono
 chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla  durata
 legale  dei  rispettivi  corsi  universitari o equiparati, purche' la
 laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei
 posti occupati durante la carriera";
    Ritenuto che, dunque, la riscattabilita' ex art. 12 della legge n.
 152/1968 e' subordinata al duplice presupposto concernente la  natura
 del  corso e la valutabilita' dello stesso ai fini del trattamento di
 quiescenza, sempre che il titolo conseguito sia condizione necessaria
 per l'ammissione al posto occupato;
      che, pacifica la sussistenza di quest'ultima condizione,  quanto
 al  secondo  presupposto  viene  in  rilievo la decisione della Corte
 costituzionale  22  giugno-7  luglio  1988,  n.  765  (la  quale   ha
 dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge
 22 novembre 1962, n.1646, nella parte in cui non prevede la  facolta'
 di  riscatto,  ai  fini  di quiescenza, del biennio corrispondente al
 corso di studi per  il  conseguimento  del  diploma  di  vigilatrice,
 purche'  il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad
 uno dei posti occupati durante la carriera);
      che, quanto alla natura del corso, escluso  possa  parlarsi  nel
 caso concreto di studi universitari (diretti, cioe', al conseguimento
 del diploma di laurea), deve guardarsi alla diversa nozione di "corsi
 speciali di perfezionamento";
      che,  attesa  la  natura previdenziale dell'indennita' premio di
 servizio, questo  tribunale  (sentenza  6-27  giugno  1989,  n.  637)
 nell'interpretare  l'art.  12  della legge n. 162/1968 aveva ritenuto
 che corsi speciali di perfezionamento  non  sono  solo  quelli  post-
 universitari,   ma   anche   quelli   seguiti   da   altre  categorie
 professionali rispetto ai laureati, purche' implicati necessariamente
 un approfondimento nell'ambito di un piu', ampio e generico ventaglio
 di conoscenza richieste per  ricoprire  un  determinato  incarico  di
 lavoro ed ulteriori rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi;
      che,  per  contro,  il  piu'  recente  orientamento  della Corte
 costituzionale in materia di riscatti - in particolare  -  dei  corsi
 presso   le   scuole  universitarie  dirette  a  fini  speciali  (per
 l'ammissione ai quali valgono le disposizioni previste per i corsi di
 laurea, con necessita' di un  diploma  di  scuola  media  superiore),
 orientamento  che  si  e'  tradotto,  fra l'altro, in declaratoria di
 illegittimita' dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. n. 680/1938 (v.
 Corte costituzionale n. 426/1990 per gli  assistenti  sociali;  Corte
 costituzionale n. 133/1991 per i fisioterapisti; Corte costituzionale
 n.   280/1991  per  gli  educatori  professionali),  proprio  perche'
 riguardante   studi   "di   livello   universitario"   implicitamente
 presuppone  l'impossibilita'  di  superare  in via interpretativa una
 lettura restrittiva di corso speciale di perfezionamento e  di  corso
 equiparato;
      che  pertanto  allo  stato  della  normativa  vigente,  e  della
 interpretazione accolta dal giudice delle leggi, la domanda svolta da
 Ossnoser Sandra in relazione al corso per il  conseguimento  del  di-
 ploma di vigilatrice d'infanzia non puo' essere accolta;
    Ritenuto  che,  peraltro, l'esclusione ai fini del riscatto di cui
 all'art. 12 della legge n. 152/1968 del periodo di studio  necessario
 a  conseguire  il  diploma  di  vigilatrice  d'infanzia, e quindi una
 specifica preparazione necessaria per ricoprire il  posto  di  lavoro
 nell'ambito  della  p.a.,  non appare costituzionalmente legittimo: e
 cio' sotto il duplice  profilo  della  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  tra  laureati ed altro personale che abbia acquisito una
 preparazione professionale qualificata (art. 3  della  Costituzione),
 oltre  che  della  violazione  del principio di imparzialita' imposto
 alla Amministrazione nella organizzazione dei pubblici  uffici  (art.
 97 della Costituzione);
      che  la  questione di costituzionalita' dell'art. 12 della legge
 n. 152/1968, in relazione all'art. 24 della legge n. 1646/1962  sopra
 richiamato,  appare  indubbiamente  fondata  alla luce, oltre che del
 costante   orientamento   della   Corte   costituzionale   (volto   a
 sottolineare che la legislazione in tema di riscatti e' tendenziale a
 concedere   alla   preparazione   professionale   acquisita,   quando
 riconosciuta indispensabile per i  fini  della  qualifica  ricoperta,
 ogni  migliore  considerazione),  in  particolare  della  sentenza 22
 gennaio-3 febbraio 1992, n. 26;
      che con  tale  ultima  pronuncia,  la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 n. 152/1968 nella parte  in  cui  non  prevede,  per  gli  infermieri
 professionali  ai quali ex art. 24 della legge n. 1646/1962 sia stato
 riconosciuto il riscatto del corso di studio ai fini  di  quiescenza,
 il  medesimo  riconoscimento  per  la  liquidazione  della indennita'
 premio di servizio;
      che    appare    sotto    questo   profilo   ingiustificatamente
 discriminatoria l'esclusione della possibilita' di  riscattare  -  ai
 fini  dell'indennita'  premio di servizio - il periodo corrispondente
 ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia,
 possibilita' invece consentita alle infermiere professionali; e  cio'
 per le ragioni gia' evidenziate (con analitico raffronto tra le norme
 disciplinanti  i  due  corsi)  da  Corte  costituzionale, 22 giugno-7
 luglio  1988,  n.  765,  secondo  cui  "l'analogia  dell'insegnamento
 impartito   nei  corsi  di  studio,  la  corrispondenza  del  livello
 culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso  realizzano
 una  sostanziale  eguaglianza  delle situazioni considerate quanto al
 periodo di studio per il  conseguimento  dei  diplomi  necessari  per
 svolgere  tali  professioni  sanitarie  ausiliarie,  che  per di piu'
 comportano lo svolgimento di mansioni affini";